Sono state “legittimamente ed in modo sostanzialmente fedele riportate le conclusioni cui gli inquirenti erano sino a quel momento giunti”.
Cade così in Appello l’accusa di diffamazione nei confronti di Maurizio Romanazzo, ex consigliere comunale di opposizione del comune di Montemesola, condannato in primo grado dal Tribunale di Taranto per il reato di diffamazione nei confronti dell’ex assessore provinciale Michele Conserva.
Romanazzo che presentò ricorso in Appello avverso la sentenza di primo grado, è stato assolto con formula “il fatto non sussiste” con revoca delle statuizioni civili.
Infatti, la sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole di diffamazione, lo aveva anche condannato al pagamento di spese processuali pari a 3420 euro, una multa da 1000 euro e al risarcimento dei danni patrimoniali stimati in 5000 euro.
La querelle tra Maurizio Romanazzo e Michele Conserva nasce nel 2014, quando durante un consiglio comunale, Romanazzo denunciò presunte anomalie nei rapporti con la Provincia, relativamente a un’autorizzazione per l’insediamento nella zona PIP di Montemesola di una fabbrica di riciclaggio di pneumatici fuori uso.
In quell’occasione Romanazzo poneva l’accento sulla concessione dell’autorizzazione a quella ditta da parte dell’allora assessore provinciale all’ambiente Michele Conserva.
Le presunte anomalie snocciolate dal Romanazzo durante quella seduta di consiglio comunale, sarebbero emerse da atti redatti dalla Guardia di Finanza dei quali era in possesso.
Atti che, nelle motivazioni della sentenza di primo grado che lo condannò, sarebbero stati – secondo i giudici – interpretati in maniera “forzata” e “maliziosa”.
Contestazione completamente ribaltata in Appello che ha riconosciuto come la lettura di quei verbali da parte di Maurizio Romanazzo “non è frutto di arbitraria forzatura operata dall’appellante (Romanazzo ndr), bensì la logica conseguenza dalla lettura coordinata degli elementi istruttori chiaramente emersi e già così, in sostanza, interpretati dalla Guardia di Finanza”.
Per tale motivo, riconosciuta la legittimità e fedeltà delle dichiarazioni di Maurizio Romanazzo, rispetto alle conclusioni cui era giunta la Guardia di Finanza all’epoca dei fatti, è stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.