IL SINDACO
Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare. l’art. 32 che dispone “…..sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3 comma 2:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 comma 1 n. 5)”;
Preso Atto del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale oltre che della comparsa di un caso sul territorio cittadino;
Considerato necessario disporre con urgenza ogni misura finalizzata al contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 e nello stesso tempo assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali dei cittadini;
Considerato, altresì, necessario garantire la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini;
Considerata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e visto il carattere di eccezionalità ed urgenza necessari a tutelarle;
Richiamato l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Constatata da parte degli Organi di Controllo, la ripetuta compresenza di più persone nei luoghi di seguito indicati e la oggettiva impossibilità di monitoraggio costante da parte del Corpo del Vigili Urbani a causa della esigua disponibilità numerica di personale operativo e delle numerose aree e criticità da controllare,
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’adozione delle seguenti misure sull’intero territorio comunale con decorrenza dal 21 marzo 2020 al fine di dare adeguata pubblicità alla presente e sino a nuove disposizioni:
1. LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.
Viene garantita l‘apertura del cimitero per le sole attività necrofore indifferibili ed urgenti. Per la tumulazione dei defunti devono essere osservate le seguenti misure:
· 1.a presenza di massimo 2 (due) familiari, dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti) per ogni tumulazione purché venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,5 mt;
· 1b accesso all’ufficio amministrativo del Civico Cimitero di una sola persona purchè dotato di dispositivi di protezione individuale (maschera e guanti);
· 1c accesso degli operatori delle Ditte di Onoranze Funebri, purchè regolarmente dotati di dispositivi di protezione individuale (maschera, tuta usa e getta e guanti).
2. LA CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’ISOLA ECOLOGICA sita in via Stazione.
Resta l’obbligo per i cittadini di continuare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante utilizzo dei contenitori a “campana” dislocati sul territorio comunale evitando gli assembramenti;
3. L’APERTURA AL PUBBLICO delle attività commerciali previste negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, nei soli giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 19,00, con facoltà di svolgere orario continuato;
4. L’OPERATIVITA’ DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 18,30 DI TUTTI I GIORNI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI destinati alla vendita in modalita sel service di alimenti e bevande e di tabacchi c.d. “H24”, fatta eccezione per le “casette dell’acqua“;
ORDINA ALTRESI’
a) ai gestori di cui al punto 4., durante gli orari di vendita, di garantire il divieto di assembramento e le distanze di sicurezza di cui ai citati DPCM e fuori dagli orari di vendita, di interdire fisicamente l’accesso del pubblico nei locali e/o spazi ove sono allocati i distributori;
b) ai gestori di tutti i distributori automatici che resteranno attivi, compresi i gestori dei bancomat delle “casette dell’acqua”, dei carburanti, delle farmacie, ecc. di procedere alla sanificazione ricorrente dei loro impianti e la dotazione al pubblico di guanti monouso (con relativo punto di raccolta del rifiuto in grado di proteggere gli utenti dal rischio di contagio;
c) ai concessionari di posteggio presso le Piazza Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli lo sgombero dei posteggi dai banchi di vendita e da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le operazioni di igienizzazione e sanificazione delle suddette Piazze Mercato;
d) ai commercianti dei box presenti all’interno delle Piazze Mercato di via Delle Torri e di via S.M. Campitelli, lo sgombero di ogni eventuale occupazione realizzata all’esterno dei propri esercizi commerciali, lasciando libero e sgombero lo spazio antistante il proprio box, da ogni merce e suppellettile ivi depositata, entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo p.v., onde consentire ed agevolare le suddette operazioni di igienizzazione e sanificazione delle Piazze.
RACCOMANDA
· a tutte le attività destinate alla rivendita di generi alimentari di rispettare le norme igienico sanitarie e di impedire che gli avventori tocchino gli alimenti privi di imballaggio;
· di evitare all’interno della piazza mercato sita in via S.M. Campitelli, la compresenza di più di venti avventori contemporaneamente;
· a tutti i cittadini che hanno effettiva necessità di recarsi presso gli uffici postali, le banche e gli altri uffici che offrono servizi di rilevanza pubblica, di farlo unicamente per attività e/o operazioni urgenti ed indifferibili;
· a tutti i cittadini, ogni volta che escono dalla propria abitazione per i casi espressamente consentiti dalla legge, di muninirsi di nuova ed idonea autocertificazione da esibire alle autorità di controllo.
RICORDA
· che in via prioritaria è necessario rimanere in casa;
· che è possibile recarsi ad effettuare acquisti di generi alimentari una sola persona per famiglia;
· che anche all’interno degli autoveicoli è necessario mantenere le distanze di sicurezza.
DISPONE
· la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie;
· l’invio della presente al Settore Attività Produttive e al Comando di Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Di comunicare la presente Ordinanza Sindacale:
– al Sig. Prefetto di Taranto;
– alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
– al Sig. Questore della provincia di Taranto;
– al Presidente della Giunta Regionale;
– al Dirig. Servizio Regionale Protezione Civile;
– al Commissariato di P.S. di Grottaglie;
– alla Stazione Carabinieri di Grottaglie;
– al Comando di Polizia Locale.
DEMANDA
alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.
Restano in vigore le precedenti ordinanze emanate in materia nelle parti non incompatibili con la presente.
Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovverio, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.
Addì 20 marzo 2020
Il Sindaco