In materia di locazione il locatore che vuole evadere il fisco perde “Filippo con tutto il panaro”.
Il contratto di locazione sia ad uso abitazione che
commerciale è nullo se non registrato presso l’Agenzia delle Entrate, fermo
restando che in qualsiasi momento le parti, anche autonomamente, possono
procedere con la registrazione tardiva. Se il locatore rifiuta di registrare il contratto, il
conduttore può procedere con la registrazione o alternativamente lasciare
l’immobile e chiedere la restituzione delle somme che ha versato nel corso del
tempo quale canone di locazione, non oltre i sei mesi dal rilascio. Al
locatore, obbligato alla restituzione, non resta che rivolgersi al giudice
sperando di ottenere un indennizzo per l’occupazione del suo immobile.
Se le parti registrano un
contratto di locazione con un canone diverso e inferiore rispetto a quello che
di fatto viene versato dal conduttore al locatore, la differenza è nulla, e il
conduttore può ripeterla. L’ accordo integrativo che prevede un ulteriore e
maggiorato canone è nullo, né il locatore potrà validamente effettuare la
registrazione tardiva di tale patto. Al locatore non resta che restituire quanto ha
percepito in più dal conduttore e la prossima volta fare tutto per bene.