È stato sottoscritto questa mattina, a Palazzo di Città, il protocollo d’intesa finalizzato a contrastare l’evasione fiscale che impegna il Comune di Bari, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, ciascuno nel rispetto delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare ogni sinergia finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
A siglare l’accordo il sindaco Antonio Decaro, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gen. B. Nicola Altiero e il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Antonino Di Geronimo.
“Oggi sottoscriviamo questo protocollo d’intesa che impegna i nostri tre enti a sviluppare una collaborazione costante, finalizzata da un lato alla prevenzione, dall’altro alla lotta all’evasione fiscale – ha dichiarato Antonio Decaro -. Per farlo ci serviremo delle cosiddette segnalazioni qualificate, un approccio che ha funzionato molto bene qualche anno fa. Segnalazioni qualificate, per intenderci, sono quelle che riguardano attività che si svolgono sul territorio comunale e che necessitano di autorizzazioni da parte del Comune – penso all’edilizia, alle scia, alle occupazioni di suolo pubblico -. Dati che vengono incrociati per verificare se poi, a valle di quelle attività, sono state emesse le relative fatture. Se si certifica un fenomeno evasivo, una parte di tutto ciò che viene recuperato torna nella disponibilità del Comune, che oggi, in tema di evasione fiscale, è impegnato su più fronti. Con le prescrizioni previste dall’armonizzazione del bilancio, ad esempio, non è più possibile iscrivere a bilancio l’ammontare delle sanzioni comminate dalla Polizia locale come avveniva in passato, ma solo la media di quanto effettivamente incassato dal Comune negli ultimi 5 anni. L’attività di prevenzione passerà anche da corsi di formazione che consentiranno ai funzionari coinvolti di conoscere tutte le informazioni in merito alle procedure da adottare. L’obiettivo resta quello di garantire equità all’azione istituzionale, perché pagare tutti consente a tutti di pagare meno, e questo vale a partire dai piccoli gesti quotidiani, come pagare il biglietto dell’autobus, che significa non solo rispettare le regole, com’è giusto che sia, ma anche garantire la sostenibilità del servizio. Diversamente il Comune si vedrebbe costretto a tagliare alcune corse del tpl o a imporre costi maggiori alla fiscalità generale, con il risultato paradossale che anche chi non utilizza i mezzi pubblici debba pagare il servizio”.
“Concordo pienamente con il sindaco Decaro – ha proseguito Antonino Di Geronimo -. Recentemente abbiamo sottoscritto un protocollo regionale con Anci Puglia e stiamo cercando di costruire un’architettura di collaborazione tra amministrazione finanziaria e Comuni pugliesi che non sia estemporanea o si riduca alla mera sottoscrizione di intese. È necessaria una prassi, un modello strutturato che ci consenta di raggiungere l’obiettivo. Devo ammettere che c’è una certa stanchezza a livello nazionale per quanto riguarda gli esiti dell’attività di controllo, dopo una prima fase di grande entusiasmo, attenzione e proficuità. Per questo vogliamo ripartire dalla Puglia con una forte volontà di ripresa delle attività, perché si tratta di uno strumento oggettivamente molto appetibile dal punto di vista del presidio delle entrate da parte delle amministrazioni comunali. Una buona segnalazione, che si traduce in un accertamento e poi in una rapida riscossione, può alimentare concretamente un polmone finanziario adeguato a sostenere il bilancio degli enti locali, tanto più in una città importante e popolosa come Bari. Come direzione regionale saremo determinati e assicureremo con la Guardia di Finanza dei percorsi formativi ad hoc per il personale amministrativo del Comune di Bari. Si tratta di fare squadra e quindi, al di là delle dichiarazioni formali, dobbiamo lavorare efficacemente nel quotidiano. Avvieremo delle sperimentazioni condividendo le buone pratiche per ottenere il miglior risultato possibile. Un migliore e diffuso adempimento degli obblighi tributari può portare, da parte di chi amministra, anche a un abbassamento delle aliquote e della pressione fiscale generale”.
“Mi piace sottolineare il carattere preventivo di questo accordo – ha concluso Nicola Altiero – che ci vede lavorare in sinergia mettendo a disposizione dei nostri partner la nostra competenza e il nostro potenziale, in particolare sulle segnalazioni qualificate. Vogliamo che questo accordo venga portato all’attenzione dei cittadini affinché sappiano che, potenzialmente, si può arrivare anche a effettuare dei controlli di polizia economico-finanziaria. Contiamo molto sul fatto che questo accordo con la città capoluogo possa avere un effetto di trascinamento per indurre anche altri Comuni a fare altrettanto. La cosa più importante, però, è riempire di contenuti pratici quello che è un accordo formale.
La partecipazione dei Comuni alla fase di accertamento dell’evasione non nasce oggi, ma addirittura nel ’73, però si tratta di un approccio che non è mai pienamente decollato. Noi, oggi, siamo intenzionati a far partire questo circolo virtuoso che vede tre enti istituzionali collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Per farlo sarà importante anche l’attività di formazione rivolta al personale comunale, un passaggio strategico per il quale confermiamo tutta la nostra disponibilità”.
Tecnicamente per segnalazioni qualificate si intendono le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant’altro evidenzi fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.
Dal 2014 ad oggi la ripartizione Tributi del Comune di Bari ha inviato alla Guardia di Finanzia e all’Agenzia delle Entrate 368 segnalazioni qualificate.
PROTOCOLLO D’INTESA
VISTI
l’art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni) che prevede – al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
l’art. 10, comma 12-duodecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall’accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2017, modificando quanto già previsto dall’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
l’art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 255, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazioni dei Comuni al gettito derivante dall’accertamento dei tributi statali;
l’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche;
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
l’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che – ai commi 11, 16 e 17 – stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell’ambito della loro partecipazione all’accertamento dei tributi statali;
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d’intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell’importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all’accertamento fiscale e contributivo;
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012 e relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 marzo 2013, che ha disciplinato le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
il protocollo d’intesa nazionale sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2018 dall’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’ANCI e l’IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi statali;
il protocollo d’intesa regionale sottoscritto a Bari il 17 maggio 2018 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e l’ANCI Puglia.
PREMESSO CHE
L’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune intendono perseguire finalità comuni di contrasto all’evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
1.1 Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione amministrativa.
1.2 La Direzione Regionale della Puglia garantisce il coordinamento dell’attività degli Uffici, al fine di assicurare l’utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
1.3 La Guardia di Finanza garantisce il coordinamento dell’attività dei Reparti del Corpo, al fine di assicurare l’utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva Generale annuale per l’Azione Amministrativa e la Gestione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dalle istruzioni di servizio emanate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.
1.4 La Direzione Regionale della Puglia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comune individuano di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all’attività di contrasto all’evasione e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione Regionale della Puglia si impegna a fornire ogni utile supporto informativo nonché indicazioni operative in ordine a tipologie e modalità dell’attività di accertamento.
1.5 In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi prefissati possano essere perseguiti mediante:
a) il monitoraggio delle segnalazioni inviate dal Comune e le risultanze che le stesse hanno avuto in termini di accertamento, nonché la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all’accertamento;
b) il costante confronto tra le Parti contraenti da realizzarsi anche attraverso i referenti individuati da ciascuna Amministrazione, di cui al successivo art. 3.
Art. 2
2.1 Il Comune:
a) collabora con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di agevolare un’approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
b) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
c) trasmette agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza competenti le “Segnalazioni qualificate” inerenti agli ambiti d’intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
2.2 Si intendono “Segnalazioni qualificate”, le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant’altro evidenzi fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.
Le posizioni segnalate dal Comune devono caratterizzarsi per l’assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul proprio territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta antigiuridica anche con riferimento ai tributi erariali.
Le segnalazioni inviate dal Comune sono corredate dal nominativo del responsabile dell’Ente locale che ha originato la trattazione con il relativo recapito telefonico.
2.3 Gli ambiti oggetto di segnalazione sono quelli previsti dal citato provvedimento del 3 dicembre 2007 ed ulteriormente definiti, in termini di competenza con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2012/78785 del 29 maggio 2012.
Art. 3
3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo sarà individuato, a cura di ciascuna Istituzione interessata, un referente con il compito di realizzare un costante confronto in merito all’individuazione di peculiari fenomenologie evasive presenti sul territorio comunale, per meglio indirizzare le attività istruttorie del Comune finalizzate alla predisposizione e all’invio delle “Segnalazioni qualificate”.
3.2 Al fine di assicurare la piena attuazione del presente protocollo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si impegnano gratuitamente a prevedere, per tutta la durata dell’accordo, l’effettuazione di specifici programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale comunale.
Art. 4
4.1 Per la trasmissione delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, il Comune si avvale dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell’ambito della procedura informatica fornita dall’Agenzia a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cooperazione informatica stipulata, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008 e successivamente integrate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/78785 del 29 maggio 2012.
4.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
4.3 Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è riservato esclusivamente agli operatori/militari incaricati dell’attività di accertamento e contrasto all’evasione, vincolati all’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’art. 66 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 68 del d.P.R. n. 600/1973.
Art. 5
La Direzione Regionale della Puglia e la Guardia di Finanza garantiscono la disponibilità di propri rappresentanti per incontri formativi sul tema della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale, a favore di operatori/formatori del Comune, in modo da illustrare le norme di riferimento e le procedure di canalizzazione delle segnalazioni qualificate, al fine di incrementarne il livello qualitativo delle stesse.
Art. 6
Il presente Protocollo avrà la di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d’intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.
Art. 7
Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, le Parti faranno riferimento al codice civile, alla legge, ai regolamenti in materia, al Protocollo d’intesa nazionale ed al Protocollo d’intesa regionale.
Bari, 5 giugno 2018
Agenzia delle Entrate
il Direttore Regionale della Puglia
Antonino Di Geronimo
Guardia di Finanza
Il Comandante Provinciale di Bari
Gen. B. Nicola Altiero
Comune di Bari
Il Sindaco
Antonio Decaro