TARI 2018, QUOTA VARIABILE. IL COMUNE DI GROTTAGLIE HA APPLICATO CORRETTAMENTE I CRITERI DEL DPR 158/99 O È STATO CALCOLATO ERRONEAMENTE QUELLO RELATIVO ALLA RIPETIZIONE DELLA “QUOTA VARIABILE” DELLA TARI PER OGNI PERTINENZA?
I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “ARTICOLO 1 – MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA”, FRANCESCO DONATELLI, MASSIMO SERIO E AURELIO MARANGELLA, HANNO PRESENTATO AL SINDACO, ALL’ASSESSORE AI TRIBUTI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA NELLA PROSSIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE:
“Premesso:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all’allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
che nel 2014 con il passaggio dalla Tarsu, Tia 1e Tia 2 prima, poi alla Tares ed infine alla Tari, quando le modifiche alla normativa sulla tassa sui rifiuti, portarono all’applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/99) con la conseguente distinzione tra quota fissa TARI e quota variabile TARI calcolate considerando rispettivamente la superficie calpestabile ed il numero di occupanti, e la seconda collegata solo al numero degli occupanti;
che svariate interrogazioni e interpellanze, nonché chiarimenti, apparse anche su riviste di settore (il Sole 24ore, FiscalFocus ecc.) evidenziano una errata applicazione, interpretazione e recepimento della norma che afferma che la a parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune, e non per ogni singola pertinenza.
Considerato
che in data 20 novembre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la circolare n.1/DF prot. n° 41836/2017, chiarisce che: “la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune”;
che l’argomento è stato già affrontato in sede di 1° Commissione Consiliare e di Consiglio Comunale, nelle sedute di approvazione delle tariffe anno 2018, chiedendo all’Amministrazione di fare chiarezza se il Comune di Grottaglie rientri o meno nella casistica dell’errata applicazione della TARI domestica, parte variabile, anche alle pertinenze così come chiarito dal Ministero dell’Economia e Finanze;
che L’Amministrazione non ha fornito una risposta esaustiva della richiesta;
che nel corso del “Webinar” del 22 febbraio 2018, evento on–line organizzato dal Dipartimento delle Finanze, sono state fornite risposte ai quesiti per chiarire diversi aspetti relativi alla Tari e alle sue applicazioni sulle pertinenze indipendentemente dal loro numero;
che nelle settimane scorse è stata inviata alle famiglie la TARI 2018 con i relativi bollettini da versare senza tenere conto dell’eventuale errore nell’applicazione della tariffa;
che i suddetti Consiglieri sono stati interessati e sollecitati dai cittadini sull’argomento.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I sottoscritti consiglieri comunali,
INTERROGANO
l’Amministrazione Comunale per conoscere:
Se nella determinazione delle quote, fissa e variabile, che dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, le tariffe TARI applicate nel Comune di Grottaglie sulla base dei criteri del Dpr 158/99, rispettino i criteri come sopra illustrati o si sia incorsi nell’errore di calcolo relativo alla ripetizione della “quota variabile” della Tari per ogni pertinenza (garage, cantina e/o solaio all’appartamento di pertinenza);
In caso il Comune di Grottaglie rientri nella casistica di errata applicazione della tariffa TARI:
o a quanto ammonta l’eventuale errore di calcolo;
o quali eventuali azioni intende mettere in campo per correggere l’errata applicazione della TARI al fine di:
non esporre l’Amministrazione Comunale ad una miriade di ricorsi in sede di commissione tributaria;
al fine di restituire agli utenti quanto indebitamente percepito.”
Francesco Donatelli
Presidente del Gruppo consiliare “Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista”