Sarebbe auspicabile, durante il periodo che precede la consultazione elettorale, che le aziende a partecipazione pubblica limitassero le proprie comunicazioni nel rispetto del principio di imparzialità dell’agire amministrativo, stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
Tale “cautela” consentirebbe di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe creare rispetto ad una libera consultazione elettorale.
È buona norma evitare che la comunicazione realizzata dalle amministrazioni durante questo periodo “sensibile” possa sovrapporsi ed interagire con l’attività volta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una “forma parallela di campagna elettorale”, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.
Senza tralasciare che tale “ limitazione” impedirebbe il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei candidati uscenti, considerate le numerose facilitazioni, di comunicazione e di visibilità, di cui i primi dispongono in via esclusiva e gratuita.