Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 29 aprile 2024 le modifiche al Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).
Nel Regolamento è stato introdotto come locuzione di utenza domestica anche il concetto relativo alle pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito delle abitazioni principali.
Pertanto, da quest’anno la tariffa delle utenze domestiche sarà applicata anche alle pertinenze dell’abitazione principale, considerate prima della modifica al Regolamento come “utenze non domestiche”.
Toppo tardi. Ormai il danno è fatto!
Difatti è emerso, anche grazie al ricorso di un cittadino, che in questi anni a Grottaglie è stata computata la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.
Anziché continuare a perseguire i cittadini con inspiegabile ostinazione, questa Amministrazione comunale avrebbe dovuto semplicemente adeguarsi alla Circolare n. 1 del 2017, emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF, che già indicava come una utenza domestica dovesse intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze con una unica quota variabile.
Come intenderà questa Amministrazione comunale fronteggiare gli ulteriori ed eventuali ricorsi dei contribuenti grottagliesi, riguardanti la TARI riferita agli anni pregressi, col rischio molto serio di soccombere in giudizio?