Il contributo di bonifica, in via generale, si pone quale “corrispettivo” per la fruizione effettiva e accertata di interventi di bonifica. Tuttavia, i proprietari di immobili o fondi rientranti nel comprensorio in cui il consorzio opera, si presume beneficino di tali opere, a prescindere da un rapporto diretto e del singolo proprietario col consorzio. Il contribuente può però dimostrare l’assenza di un qualsivoglia beneficio (in termini di incremento del valore dell’immobile o salvaguardia della sua esistenza e stabilità) posto che come ribadito anche dalla Corte Costituzionale, presupposto del contributo è la concreta fruizione del beneficio. Stante la presunzione di fruizione del beneficio occorre caso per caso verificare se il singolo proprietario abbia effettivamente ottenuto un beneficio dai lavori di manutenzione idrici o di tutela idrogeologica svolti dal consorzio. Come fare?
Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, occorre distinguere:
• se l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione è stata effettuata nell’ambito di un piano di classifica, l’onere della prova è a carico del contribuente. Questi deve contestare la legittimità del provvedimento oppure il suo contenuto. L’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile fa presumere il vantaggio diretto e immediato per l’immobile e, quindi, per il contribuente, salvo che questi non fornisca una prova contraria.
• se, invece, manca di perimetro di contribuenza, o manca la valutazione dell’immobile nel piano di classifica, grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante a tal fine il catasto consortile, avente mere finalità repertoriali. In mancanza di prova da parte del Consorzio, i contributi vengono annullati perché privi del presupposto essenziale del vantaggio ai consorziati.
Per quanto riguarda il consorzio di bonifica Stornara e Tara che interessa le provincie di Taranto e Matera, i comuni rientranti nel piano di contribuenza (visionabile sul sito del Consorzio) sono Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Pulsano san Giorgio , Lizzano, Fragagnano, Faggiano, Crispiano, San Marzano e Bernalda. Esaminando il piano e fermo restando la presunzione di beneficio tratto dalle opere del consorzio, emerge che relativamente ai comuni di Montemesola, Monteiasi, San Giorgio, Carosino e la stessa città di Taranto non si trovano in prossimità della rete consortile, non vi sono corsi d’acqua, bacini, laghi, saline della cui manutenzione tutti i confinanti oggettivamente si avvantaggiano. Ma vi è di più! Il contributo consortile riguarda solo coloro che si avvalgono degli acquedotti rurali in attività ovvero che possiedono terreni beneficianti delle opere di accumulo, circolazione, derivazione delle acque irrigue, opere appunto realizzate dal consorzio (come si legge nella stessa delibera del commissario straordinario unico del consorzio del mese di giugno 2022). Sicuramente chi non ha terreni o case rurali e non è allacciato ad acquedotti rurali non sarà tenuto a pagare alcunché.
Anche tali soggetti possono però provare che nonostante il possesso di terreni o abitazioni potenzialmente serviti da acquedotti rurali o da altre opere riconducibili al consorzio, non hanno nell’anno di riferimento tratto alcun vantaggio dalle stesse, o perché opere di manutenzione non sono state fatte, o perché addirittura il fondo ha subito dei peggioramenti proprio a causa dei mancati interventi.
Infine una valutazione, il consorzio dichiara di aver speso negli anni 2018, 2019, 2020 una media di 590.000, 00 euro annui per la manutenzione degli acquedotti rurali e degli impianti irrigui, somme che ovviamente si vogliono recuperare tramite le controverse cartelle. Ma, chi controlla l’effettività di tali spese, la loro necessità, la congruità. Non sembrano già prima facie eccessive. Ai contribuenti, che si ritengono ingiustamente escussi, non resta che fare ricorso (come al solito!), ai comuni e alle province il compito doveroso di controllare l’operato dei consorzi in termini di efficienza, efficacia ed economicità .