Il tesserino di riconoscimento rappresenta uno strumento di fondamentale importanza in tutti i lavori in appalto e subappalto. Come apprendiamo da un articolo sul tesserino di riconoscimento presente sul sito Sicurya, azienda specializzata in materia di consulenza sul tema della sicurezza sul lavoro, si tratta di un vero e proprio obbligo.
Questo infatti è espressamente previsto dal D. Lgs. n. 81/08 all’articolo 18 comma 1 lettera u, meglio noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Si è discusso molto riguardo questo tema. Sono stati presi in esame diversi aspetti che si sono posti negli anni. Tutto questo ha portato, ad oggi, ad una situazione ben definita.
Ad esempio ci si chiedeva se il tesserino di riconoscimento fosse un qualcosa previsto in via esclusiva nei cantieri edili oppure no. La risposta è che si tratta di un obbligo di portata generale. Infatti questa previsione si applica anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
Chiaramente i lavoratori autonomi saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. Invece, in caso di aziende, sarà cura del datore di lavoro predisporre una apposita tessera di riconoscimento.
Sono previste delle sanzioni per la sua assenza?
Nelle condizioni sopra indicate tutti i lavoratori sono tenuti ad indossare il tesserino di riconoscimento. Pena una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun lavoratore che non lo indossa come previsto dal D.Lgs 81/08.
Quali informazioni deve contenere il tesserino di riconoscimento?
Le informazioni da indicare nel tesserino sono leggermente diverse in funzione che si tratti di lavoratori autonomi o di lavoratori di una azienda.
Nel caso di lavoratori autonomi avremo a che fare con un tesserino “light”. Questo infatti dovrà contenete le generalità del lavoratore autonomo, la relativa fotografia e l’indicazione del committente.
Invece se abbiamo a che fare con una impresa edile in aggiunta alle informazioni già previste per i lavoratori autonomi bisognerà indicare la data di assunzione. Inoltre, in caso di subappalto, bisognerà indicare i dati della relativa autorizzazione.
E con la privacy come la mettiamo?
A riguardo è possibile fare riferimento all’interpello 41 del 2008. Con questo interpello sono stati forniti vari chiarimenti.
Sia sui dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili. Nonché, al contempo, il da farsi per garantire il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricordiamo infatti che all’epoca il GDPR non era ancora in vigore.
Sostanzialmente con l’interpello si chiedeva se in particolare l’indicazione della data di nascita non risultasse eccessiva ai fini della richiesta normativa. Tenuto oltretutto anche conto del fatto che in tal senso si era espresso anche il Garante.
Infatti il Garante riteneva che l’informazione contenuta non fosse rilevante in rapporto alle finalità specifiche. Il Ministero però non ha aderito a questa interpretazione per il caso in esame.
Questo perché si ritiene che la tutela del diritto alla riservatezza può comunque essere graduata dal Legislatore. Tenuto oltretutto conto di una esigenza concreta come quella prevista dalla norma in vigore.
Il caso particolare delle guardie giurate
Un caso a parte invece è quello che riguarda, ad esempio, il tesserino di riconoscimento per le guardie particolari giurate. Su questo tema infatti sono stati posti a più riprese specifici quesiti sia al Ministero del Lavoro che a quello dell’Interno. Anche alcune Prefetture hanno richiesto informazioni ai citati Ministeri.
Su tutte, riteniamo valga la pena prendere in esame la risposta ad un quesito del 2009 che riguarda proprio l’argomento in esame. Ebbene Il Ministero dell’Interno. Dopo aver sentito anche il parere del Ministero del Lavoro. Emanò una circolare molto importante.
Al riguardo l’indicazione fornita dal Ministero, stante la specifica attività svolta dalle guardie giurate. Nonché i possibili rischi cui esse potrebbero essere esposte a seguito dell’identificazione da parte di terzi.
Dal momento che queste vestono una uniforme approvata dal Prefetto. Già questa ne garantisce comunque immediata riconoscibilità. Quindi, sulla scorta di tale ragionamento, si ritiene che l’obbligo previsto dalla legge può ritenersi assolto mediante l’uso di un tesserino “ad hoc”.
In tal caso il tesserino deve riportare sul fronte la fotografia ed il numero del decreto di nomina a guardia giurata. Nonché l’istituto di vigilanza dal quale il lavoratore dipende. Nel retro, invece, le generalità del lavoratore.