“Ho presentato una proposta di legge finalizzata a valorizzare il Mar Piccolo per il suo interesse storico e antropologico”.
Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Gruppo Misto, Gianni Liviano, da tempo impegnato nel tentativo di restituire alla città il suo Mar Piccolo tanto che, oltre a questa proposta di legge appena presentata, sta lavorando anche ad un’altra che faccia del Mar Piccolo un parco regionale.
“Il Mar Piccolo – spiega il consigliere regionale tarantino – possiede tuttora rilevanti potenzialità produttive, naturalistiche e paesaggistiche meritevoli di essere sviluppate al fine di generare una nuova economia che valorizzi le potenzialità e le peculiarità del territorio, nel rispetto dei suoi equilibri vitali. Inoltre – aggiunge Liviano – ha una straordinaria valenza storica, antropologica e militare per le sue caratteristiche naturali. Nel corso dei secoli, infatti, ha ospitato le strutture portuali innanzitutto della Taranto greca e romana e, a partire dalla fine dell’VIII sec. a.C., ha svolto un ruolo centrale nel sistema commerciale che veicolava merci e prodotti di pregio da Oriente verso Occidente. Dal Mar Piccolo sono transitati prodotti artigianali dell’area egeo–orientale (balsamari configurati ionici, ceramiche samie, rodie, alabastra egiziani, ceramiche attiche a figure nere). Anche dopo la fondazione della colonia di Brindisi (244 a.C.), il Mar Piccolo ha continuato a svolgere importanti funzioni militari come porto principale per Ottaviano nella guerra contro Sesto Pompeo e fu sede di uno storico incontro con Marco Antonio nel 37 a.C.”.
Non solo ma, nelle aree limitrofe al Ponte di Punta Penna, fa notare Liviano, sono tuttora localizzabili: i santuari greci del Fondo Giovinazzi e del Pizzone; sul versante sud Mar Piccolo di Santa Lucia e dell’ospedale Militare, probabile sito del teatro greco e sede della villa settecentesca dell’arcivescovo Capecelatro, sacrificata nei lavori per l’Arsenale Militare; sulla riva settentrionale del Mar Piccolo, la Masseria – oggi Relais Histò – che ingloba la chiesa dedicata al culto dei santi Pietro e Andrea, basilica a tre navate del X sec., che celebra lo sbarco sul Mar Piccolo dell’Apostolo Pietro; l’area del cinquecentesco Convento dei Battendieri alla foce del torrente Cervaro. Nel Mar Piccolo ha inoltre foce il fiume Galeso cantato in versi eterni dai maggiori poeti del I sec. a.C. (Orazio, Virgilio e Properzio del circolo di Mecenate) e ancora da Ovidio, Seneca, Stazio e Marziale. Nelle epoche successive, dall’alto Medioevo sino ad epoca Aragonese, è attestata ulteriore vitalità delle attività commerciali ma soprattutto militari del porto sito nel mar Piccolo”.
La proposta di legge consta di quattro articoli e punta a realizzare compiutamente uno o più centri-visita in aree attrezzate per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, delle molteplici vicende storiche che si sono svolte nell’area del Mar Piccolo; a realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate, che consentano di ripercorrere le rive del Mar Piccolo; nonché itinerari attraverso il Mar Piccolo per la visita ai citri (sorgenti di acqua dolce che sboccano dalla crosta sottomarina); a pianificare visite guidate nei luoghi in collegamento, tra gli altri, con il Museo Archeologico (MArTA) e con il Museo Navale della Marina Militare (anche per quanto attiene la realizzazione dell’Arsenale ai primi del secolo scorso) e con l’Istituto Thalassografico “Attilio Cerruti” di Taranto; ad avviare studi, ricerche e approcci specialistici, accademici e scolastici, avvalendosi delle competenze presenti nel territorio, universitarie, di Soprintendenza, e quelle tecnico- specialistiche proprie dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia (ISAMG); a diffondere la memoria degli eventi storici che hanno coinvolto il Mar Piccolo con manifestazioni di rievocazione e spettacoli, cicli cinematografici e documentari, mostre archeologiche, mostre fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni; a promuovere indagini archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art.1
La Regione Puglia riconosce la particolare straordinaria valenza storica antropologica militare e paesaggistica del Mar Piccolo , con caratteri di indiscussa unicità, e ne promuove la valorizzazione sostenendo interventi di conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l’utilizzo dei materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici;
Art.2 – Contributi regionali
1. La Regione eroga contributi agli enti locali per progetti presentati dagli stessi, in azione di sistema con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o con le competenti soprintendenze, con università, centri di ricerca, Marina Militare, consorzi e associazioni culturali regolarmente riconosciute, volti in particolare a:
a) realizzare compiutamente uno o più centri-visita in aree attrezzate per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, delle molteplici vicende storiche che si sono svolte nell’area del Mar Piccolo;
b) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell’articolo 1, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate, che consentano di ripercorrere le rive del Mar Piccolo ; nonché itinerari attraverso il Mar Piccolo per la visita ai citri (sorgenti di acqua dolce che sboccano dalla crosta sottomarina)
c) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell’articolo 3 a sostegno della domanda di turismo culturale, in collegamento, tra gli altri, con il Museo Archeologico (MArTA) e con il Museo Navale della Marina Militare (anche per quanto attiene la realizzazione dell’Arsenale ai primi del secolo scorso) e con l’Istituto Thalassografico “Attilio Cerruti” di Taranto.;
d) avviare studi, ricerche e approcci specialistici, accademici e scolastici, avvalendosi delle competenze presenti nel territorio, universitarie, di Soprintendenza, e quelle tecnico- specialistiche proprie dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia (ISAMG);
e) diffondere la memoria degli eventi storici che hanno coinvolto il Mar Piccolo con manifestazioni di rievocazione e spettacoli, cicli cinematografici e documentari, mostre archeologiche, mostre fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni;
f) promuovere indagini archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione, unitamente al patrimonio indicato nell’articolo 1;
g) promuovere ogni altra iniziativa non compresa tra i precedenti punti, ma facente capo sempre alle finalità della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui all’articolo 3.
Art.3 – Delimitazione delle aree interessate agli avvenimenti concernenti il Mar Piccolo
1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico di cui all’articolo 1.
2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell’articolo 1 sono quelle di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, e sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o con le competenti soprintendenze.
3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l’opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio. Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso ai sensi del d.lgs. 42/2004 dalla direzione regionale Beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o dalle competenti soprintendenze e sullabase degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati.
Art.4 – Norme finanziarie e finali
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati in euro centomila per l’esercizio finanziario 2019, Per le finalità previste dalla presente legge, nell’ambito della Missione 18, Programma 1, Titolo 1 è assegnata la dotazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, di € 100.000,00 con prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, autorizzando la Giunta Regionale a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.