Vi spiego perché la strategia del ministro dello Sviluppo Economico non mi convince. Non va infatti imboccata una snervante trattativa sul piano ambientale ma va applicata la l’articolo 29 octies del dlgs 152/2006 che prevede il riesame dell’AIA; in tale procedura i paletti ambientali vengono fissati dall’Autorità competente, ossia dal Ministero dell’Ambiente, e non sono negoziabili.
“Questo governo non ha considerato soddisfacente il piano occupazionale e il progetto di attuazione del piano ambientale per questo è stato richiesto ad ArcelorMittal di presentare una controproposta migliorativa”.
Questo ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in Parlamento sul piano Ilva presentato da ArcelorMIttal.
Su questo sono in disaccordo con Di Maio.
La procedura prevista dalla legge è il riesame dell’AIA e non la richiesta di “controproposte migliorative”.
L’AIA (Aurorizzazione Integrata Ambientale) non è una trattativa, non è un’asta a cui partecipa l’azienda facendo proposte via via migliorative.
L’AIA è una procedura ben regolamentata dalla normativa europea e nazionale (dlgs 152/2018) che prevede il riesame dell’AIA sulla base di punti inderogabili dall’Autorità Competente, non la “trattativa al rialzo” lasciata al buon cuore dell’azienda.
E’ inoltre anomalo che questa trattativa – da cui viene escluso il pubblico e di cui non vi è alcuna trasparenza – avvenga al Ministero dello Sviluppo Economico senza coinvolgere il Ministero dell’Ambiente, essendo quest’ultimo l’Autorità Competente riconosciuta dalla legge nella riformulazione degli standard ambientali di uno stabilimento.
Ecco perché non sono d’accordo con questa procedura adottata da Di Maio.
Arcelor Mittal non deve scriversi le prescrizioni ambientali. Le prescrizioni ambientali le scrive l’Autorità Competente (il Ministero dell’Ambiente) e non il Minisero dello Sviluppo Economico e tanto meno Arcelor Mittal. La riscrittura del piano ambientale deve avvenire in forma di RIESAME DELL’AIA, alla luce dell’articolo 29 octies, punto 4, del dlgs 152/2006 che stabilisce quanto segue:
4. Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell’autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”
Alessandro Marescotti