Nelle settimane in cui il Comune di Taranto ed altri grandi Comuni della Puglia meridionale si attivano per una riforma importante delle società partecipate che si occupano di igiene urbana e ciclo dei rifiuti, giungendo a prefigurare percorsi di coordinamento e sinergia, nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente, con una ansia che desta sospetto, ci viene proposto un piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Circa cinquanta pagine di statistiche e considerazioni tutte da vagliare alla luce dei possibili contributi dei Comuni.
Ma il tema che oggi ci fa interrogare, e costituisce un presupposto fondativo di tutte le nostre future politiche in materia, viene prima di qualsiasi piano regionale. Ricordiamo, infatti, che la Regione Puglia con la legge n. 20 del 04/08/2016, modificando precedenti provvedimenti in tema di servizi pubblici locali, ha istituito l’Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager). Da uno studio condotto dai nostri Uffici Tecnici, che parte dagli assunti dell’art. 117 della Costituzione e da una serie non trascurabile di altri decreti o dispositivi in materia e da giurisprudenza intervenuta nell’ultimo decennio, ne abbiamo desunto che la moderna gestione dei rifiuti urbani dovrebbe essere organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (Ato), solo delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199 del D.L.gs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), con un ente regionale che dovrebbe provvedere, per altro entro termini temporali perentori, alla programmazione generale, alla tutela della concorrenza, al controllo dei limiti e prescrizioni, senza interventi invasivi nella riserva costituzionale prevista per lo Stato e le derivanti competenze operative assegnate ai Comuni.
Il nostro studio evidenzia, quindi, che la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono espressamente attribuite ai Comuni, come da D.L. n. 95/2012 (convertito in legge con il cosiddetto Decreto Spending Review), confermando così le disposizioni contenute nell’art. 198 TUA.
Alla luce di tutte queste considerazioni, proseguendo nella verifica degli elementi alla base di tale studio (i cui dettagli rimetteremo al pubblico), oggi vorremmo ragionare della più complessiva questione di legittimità costituzionale della stessa legge regionale n. 20 del 04/08/2016, istitutiva dell’Ager, prima ancora di valutare il citato piano di gestione dei rifiuti urbani. E’ evidente, e abbiamo il dovere di rappresentarlo ai nostri cittadini, che spesso lamentano un mediocre rapporto tra costi dei servizi e qualità degli stessi, che ove mai la nostra tesi fosse accolta, una molteplicità di atti del Commissario ad acta di Ager risulterebbe viziata. Basti pensare alla portata sulle ingenti quote che i Comuni versano pro-capite per abitante ai fini del finanziamento della stessa Ager (per Taranto e la sola annualità 2018 più di ottantamila euro).
Non riteniamo appropriato che un ente regionale arrivi a stabilire con chi e dove realizzare impianti, per esempio, per il trattamento del vetro. Oppure chi e quanto debba accogliere di flussi di rifiuti rivenienti dalle emergenze di altre Regioni. Di fronte a un dinamismo, dal nostro punto di vista, non conforme al contesto sin qui discusso, abbiamo già dovuto avvicendare componenti dell’esecutivo. Proseguiremo nell’interesse di Taranto con analogo rigore e coinvolgeremo senz’altro l’Anci regionale.
Rinaldo Melucci
Sindaco di Taranto