Lo avevamo preannunciato il 21 luglio 2017, pochi giorni prima dell’entrata in vigore della Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, quando alla presenza di operatori del diritto avevamo messo in evidenza le lacune della legge di riforma e paventavamo che la tutela della vittima di stalking, nonostante le precedenti conquiste, venisse di colpo spazzata via.
Sì perché il reo ricorrendo ad una istanza di riparazione del reato mediante l’offerta di una somma ritenuta congrua dal Giudice ottiene l’ estinzione del reato senza che la vittima venga minimamente interpellata.
In tal senso il Tribunale di Torino lo scorso 2 ottobre ha pronunziato il non doversi procedere contro un imputato di stalking che aveva proposto alla vittima un risarcimento irrisorio di €.1.500,00, somma rifiutata dalla vittima, ma ritenuta congrua dal Giudice e che ha consentito all’imputato di estinguere il proprio reato. La sentenza è stata impugnata dal procuratore generale del Tribunale di Torino.
Lo stalking , nei casi meno gravi, è stato compreso nei reati estinguibili con condotte riparatorie che da un lato consente allo stalker di continuare con i suoi atti persecutori e dall’altro ferisce una seconda volta la vittima, lasciando sola e senza tutela .
Numerose altre pronunce si sono susseguite nel frattempo ed a tal proposito per fare il punto della questione, ne parleremo venerdì 20 ottobre alle ore 9.45 in una conferenza stampa presso la Federazione di di Sinistra Italiana di Taranto, in via Crispi n. 10, alla quale parteciperò.
Mino Borraccino