La Direzione Tributi – Controllo partecipate – Servizi Informatici informa i cittadini contribuenti che con Deliberazione di C.C. n. 119 del 31.08.2017 ha approvato e disposto la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti tributi propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte il Civico Ente con applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell’art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017, n. 96.
Con la stessa delibera di cui sopra ha esteso la definizione delle liti tributarie pendenti anche ai tributi propri affidati in gestione a soggetti terzi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità e la tassa sulla occupazione di aree pubbliche.
Ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 Settembre 2017 alla Direzione Tributi – Controllo Partecipate – Servizi Informatici o alternativamente possono essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r o tramite pec ai recapiti che saranno indicati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e copia al concessionario.
La domanda deve contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata, tutti i dati identificativi del soggetto e della controversia cui è riferita, nonché copia del versamento dell’avvenuto pagamento ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, in quanto gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente.
Il pagamento rateale, debitamente da richiedere nella domanda di adesione, non è ammesso se gli importi dovuti non superano i duemila euro ed in ogni caso il numero delle rate non potrà essere superiore a tre.
Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Si precisa che, ai fini della definizione delle controversie il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi è subentrato o ne ha legittimazione, può definire la controversia con il pagamento dei seguenti importi:
- a)l’imposta, gli interessi e le spese di notifica dell’atto impugnato;
- b)gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
- a)per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
- b)per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.
Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di cui all’art. 8 del d. lgs. 218 del 1997.
Dagli importi dovuti sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 193 del 2016, convertito in Legge 225/2016.
Tanto premesso si comunica che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica e l’indicazione delle modalità di pagamento.